Censimento Amianto ANTA
D.G.R.L. 22/12/05, D.M. 277/91, L. 257/92, D.P.R. 915/82, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 242/96, D.Lgs. 494/96, D.Lgs. 528/99, D.M. 471/99, D.M. 246/99, Decreto Ronchi, Testo Unico Ambientale, etc; l’elenco è lunghissimo e potrebbe continuare. Il Corpus normativo in materia ambientale e di sicurezza ha assunto proporzioni e complessità tali da richiedere competenze e risorse inimmaginabili fino a all’inizio degli anni 90.
La recente pubblicazione delle Linee Guida al Piano Regionale Amianto della Regione Lombardia ha, di fatto, ribadito gli obblighi dei detentori di un problema Amianto, anche solo sospettato.

Chi sono questi detentori?

Privati Cittadini proprietari di Immobili, anche se affittati;
Proprietari di Aree Dismesse e Siti Abbandonati;
Amministratori di Condominio o di Multiproprietà;
Gestori di Patrimoni Immobiliari;
Datori di lavoro.
Quali sono i Loro Obblighi?

Per Tutti, ricercare Tutte le presenze di amianto all’interno della proprietà;
Per Tutti, valutare lo stato di tali presenze in termini di tipologia di manufatto, quantità, livello di rischio, mediante analisi di laboratorio;
Per Tutti, redigere le schede previste dalla Normativa Regionale e trasmetterle alla A.S.L.;
Per Tutti, eseguire interventi di messa in sicurezza, se necessari;
Per Tutti, programmare la bonifica nel tempo, eventualmente accedendo a fondi comunali resi disponibili;
Per i datori di lavoro, etichettare le presenze in maniera chiara per i dipendenti;
Per i datori di lavoro, nominare un Responsabile dell’Amianto;
Per i datori di lavoro, redigere procedure di manutenzione e sicurezza per i dipendenti;
Per Tutti, riverificare lo stato dei materiali con cadenza 1/3 anni.
Quali sono i Testi Normativi che lo impongono?

Ecco, di seguito, gli stralci del D.G.R. 22/12/05, Allegato A, che riassume gli adempimenti necessari:
“Dando attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 recante “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto” (di seguito chiamata legge regionale 17/2003), la Giunta Regionale della Lombardia adotta il “Piano Regionale Amianto Lombardia” (di seguito chiamato PRAL).”
(Omissis)
“In particolare rimangono confermati:”

(Omissis)
“e) L’obbligo da parte dei proprietari degli immobili di comunicare alla ASL i dati relativi alla presenza di amianto, secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma 5, della legge 257/92; ai sensi di quanto riportato nell’articolo 1 della legge regionale 17/2003, tale obbligo è esteso anche all’amianto in matrice compatta.

f) L’obbligo, in presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, da parte del proprietario dello stesso o del responsabile dell’attività che vi si svolge di adottare il programma di controllo prescritto all’articolo 4, punto 4a), del DM 06/09/94, inclusa la designazione di una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto.”
(Omissis)
“Obiettivi strategici del piano sono i seguenti.

Il censimento e la mappatura dei siti con amianto deve essere completata entro 3 anni dall’approvazione del PRAL.”
(Omissis)
“4. I proprietari dei siti con amianto, in attesa di procedere con la bonifica, devono provvedere alla loro messa in sicurezza.
5. I siti dismessi con presenza di amianto e/o altre sostanze tossiche devono essere messi in sicurezza e non utilizzati sino a quando la bonifica non è stata completata nei tempi e con le procedure concordate con gli organi competenti.
6. Qualora ci fosse l’intervento sostitutivo per la bonifica dei siti con amianto, i Comuni competenti devono provvedere ad istruire ed attuare la procedura per il recupero delle spese di bonifica e di smaltimento.”
(Omissis)
“Il PRAL si articola nei seguenti punti:”

(Omissis)
“2. Mappatura dell’amianto presente sul territorio regionale.”

(Omissis)
“2.2 Censimento”

(Omissis)
“Inoltre, in base al DPR 257/92 i soggetti pubblici e i proprietari privati hanno l’obbligo di denunciare alle ASL competenti per territorio la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in matrice friabile;“ 

(Omissis)
“La lr n.17/2003 – art. 1, ha esteso l’obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto (amianto in matrice compatta).”

(Omissis)
“Il censimento viene svolto dalle ASL in collaborazione con i Comuni e le Province e costituisce il primo elemento di conoscenza che rende possibili:
• la stima dei quantitativi e lo stato di conservazione dei rifiuti contenenti amianto;
• la valutazione del rischio;
• la programmazione della manutenzione e controllo dell’amianto
• la mappatura georeferenziata dell’amianto presente sul territorio.”

(Omissis)
“Una ulteriore fonte di informazione sono i datori di lavoro che devono eseguire interventi di manutenzione o demolizione in quanto hanno l’obbligo di individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, come previsto dall’articolo 10 bis della direttiva 83/477/CEE inserito dalla direttiva 2003/18/CE.”

(Omissis)
“Censimento manufatti contenenti amianto
Edifici e luoghi pubblici e privati con presenza di amianto
La ricerca attiva deve essere rivolta con priorità agli edifici e luoghi pubblici e privati utilizzati ad uso pubblico con presenza di amianto.”
 

 (Omissis)
In base al DPR 257/92 gli amministratori ed i proprietari di immobili hanno l’obbligo di denunciare alle ASL (ex USL) la presenza di manufatti contenenti amianto in matrice friabile; la lr n.17/2003 – art. 1, ha esteso l’obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto.
Occorre, comunque, favorire, attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con le amministrazioni comunali e provinciali, l’autonotifica obbligatoria della presenza di amianto negli edifici privati.
Al fine di favorire l’autonotifica i Comuni invieranno ai proprietari apposito modulo predisposto dalla Regione, vedi allegato n. 4, che dovrà essere restituito debitamente compilato alle sedi territoriali della ASL competente. 

(Omissis)
Aziende, impianti industriali e aree dismesse
Il censimento deve essere completato e tenuto aggiornato per le aree dismesse, tramite verifica da parte delle ASL, in base alle situazioni conosciute. Deve essere previsto inoltre nelle aziende e negli impianti industriali, utilizzando come mezzo conoscitivo il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 626/1994, dando la priorità a:
• Coibentazioni delle strutture murarie;
• Coibentazioni degli impianti termici;
• Coibentazioni degli impianti di processo. 

(Omissis)
2.3 Registri
“Sulla base dei dati del censimento e secondo quanto indicato in allegato 4, devono essere istituiti presso ogni ASL i seguenti registri su supporto informatico:
a) Registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto (lr n. 17/2003 – art. 5). Il registro dovrà essere utilizzato anche per la registrazione delle strutture pubbliche e private aperte al pubblico con presenza di amianto. 

(Omissis)
“impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione d’amianto
Nel registro sono riportati i dati relativi anche alle strutture e luoghi aperti al pubblico. Inizialmente si provvederà all’inserimento dei dati disponibili in altri archivi per poi procedere all’inserimento e all’aggiornamento dei dati:
• comunicati dai proprietari dell’amianto;”
(Omissis)

Come posso assolvere a tutti questi obblighi?
CHIAMA ANTA!!!